Dichiarazione di voto per il gruppo PD sulle pregiudiziali di costituzionalità del Decreto sanità in Calabria.

Intervento in aula per dichiarazione di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità del Decreto sulla sanità in Calabria.

Il testo dell’intervento:

PREGIUDIZIALI SUL DL SANITA’ CALABRIA (DL 150/2020)

Le pregiudiziali presentate sul cosiddetto decreto Calabria insistono principalmente su un punto: la lesione dell’autonomia regionale – e della competenza regionale in materia sanitaria – che il prolungamento della gestione commissariale in Calabria disposto dal provvedimento provoca.

Premesso che ci possono essere convergenti valutazioni politiche sul tema del commissariamento in Calabria che potremo, che stiamo già affrontando in commissione affari sociali e che affronteremo in aula, in particolare, la Corte costituzionale è già intervenuta con una sentenza, la n. 233 del 2019 sul precedente intervento d’urgenza del governo sulla sanità calabrese, quello varato dal governo Conte I con il decreto-legge n. 35 del 2019.

Nella sentenza la Corte ha ricordato che, in presenza di deficit nel settore sanitario, motivo per il quale nasce l’esigenza del piano di rientro e quindi di un commissariamento, l’intervento dello Stato è assolutamente legittimo.

Esso è infatti giustificato dall’articolo 120 della Costituzione che, tra le altre cose, consente l’intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali di assistenza.

L’intervento dello Stato rientra inoltre proprio nella competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera m).

Osserva poi la Corte che nella misura “in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, l’intervento stesso rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), questione affrontata nell’art. 6 del dl150.

La Corte afferma inoltre il principio, in continuità con precedenti sentenze (la n. 155 del 2011 e la n. 219 del 2013)  che, nelle procedure di commissariamento per deficit sanitario, “le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l’impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, così come ben definito nell’art.7 del decreto.

In ogni caso è un aspetto delicato su cui occorre riflettere – come anche il Comitato per la legislazione ci invita a fare – su come evitare prolungamenti delle gestioni commissariali ripetuti nel tempo e tali da determinare commissariamenti sine die.

Ma non si può certo sostenere che l’attuale tipologia di gestione commissariale calabrese definita dal governo Conte I con il decreto-legge n. 35 del 2019 per 18 mesi ed ora prolungata per altri 24 mesi rientri in questa fattispecie: il principio della temporaneità è infatti rispettato.

Non è bloccando questo provvedimento – con i danni che ne deriverebbero per i cittadini calabresi – che faremo passi avanti nel contrasto, che pure condivido, alle logiche “emergenzialiste” ed “eccezionaliste”.

Le pregiudiziali insistono anche sull’eterogeneità del decreto-legge in quanto al Capo primo, in materia di commissariamento per il deficit sanitario della regione Calabria si accompagna un capo secondo in materia di elezioni regionali.

Non voglio sottrarmi al confronto anche su questo, che rappresenta indubbiamente un punto di maggiore debolezza del provvedimento, come segnalato anche dal Comitato per la legislazione. Certo in astratto sarebbe stato preferibile avere due distinti provvedimenti. Ma occorre tenere conto di due aspetti: il primo è la presente, eccezionale, situazione dei lavori parlamentari provocata dall’emergenza sanitaria, che inevitabilmente spinge, per ragioni di economia procedurale, a “concentrare” i provvedimenti.

Il secondo, a mio giudizio ancora più rilevante, è che, per quanto generale, la norma in materia di elezioni regionali troverà in concreto applicazione solo nella regione Calabria, a seguito della tragica scomparsa della compianta presidente Santelli.

È pertanto comunque ravvisabile nel provvedimento la finalità unitaria di affrontare emergenze della regione Calabria rese più impellenti nel quadro dell’emergenza coronavirus (ricordiamo che la Calabria è, allo stato, “zona rossa”).

Una zona rossa che come dimostra oggi il rapporto Svimez che non è nella responsabilità dei calabresi né di questo governo, visto che il governo presente a fine aprile a Reggio Calabria (al quale faceva riferimento l’on. Ferro), abbiano oggi il dovere come parlamento di dare finalmente risposte (come prova a fare questo decreto) che invertano la tendenza che finora ha mortificato la nostra meravigliosa terra e in generale tutto il Mezzogiorno.

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